Come usufruire dell’Iva agevolata per gli acquisti su FISSORE

Nel caso in cui stai costruendo una nuova abitazione o ristrutturando un immobile, su Fissore.com è possibile usufruire dell'applicazione dell'IVA agevolata al 4% o al 10%. In questa pagina troverai tutte le istruzioni per aiutarti ad acquistare i tuoi prodotti su Fissore.com sfruttando le dovute agevolazioni fiscali attualmente in vigore.

Procedura d’acquisto Segui questi pochi semplici passi per ricevere l’agevolazione fiscale.

Aggiungi i prodotti desiderati nel carrello e procedi all’acquisto.

  • Seleziona l’acquisto con agevolazione fiscale indicando il tipo di agevolazione richiesta e prosegui.
  • Concludi l’ordine.
  • Ricevi dal nostro staff la fattura con l’importo aggiornato in base all’agevolazione richiesta ed, eventualmente, la richiesta di alcuni documenti necessari a norma di legge per finalizzare l’ordine.
  • Effettua il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario dopo il ricevimento della nostra fattura.
  • Per qualsiasi informazione o problematica contatta lo staff Fissore allo 011.640.66.53 o al 320.489.88.61.

COSTRUZIONE PRIMA CASA

IVA AGEVOLATA 4%

REQUISITI

L'immobile non sia di lusso (l'immobile non deve presentare caratteristiche di lusso, secondo i criteri indicati nel decreto 2 agosto 1969). Non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione.

DOCUMENTI RICHIESTI

  • Copia carta d'identità
  • Copia Codice Fiscale o tessera Sanitaria in corso di validità
  • Autocertificazione
  • Copia del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune (ovvero Denuncia Inizio Attività /Segnalazione Certificata Inizio Attività inviata al Comune)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l'IVA ridotta al 10%. Sui beni, invece, l'aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.

Tuttavia, quando l'appaltatore fornisce beni "di valore significativo ", l'IVA ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l'aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Esempio

a) costo totale dell'intervento: 10.000 euro

b) costo per la prestazione lavorativa (manodopera): 4.000 euro

c) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari): 6.000 euro

L'IVA al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell'intervento e il costo dei beni significativi (a – c = 10.000 - 6.000 = 4.000). Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l'IVA si applica nella misura ordinaria del 22%.

I “beni significativi” sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria
  • sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza.

La legge di bilancio 2018 fornisce un'interpretazione della norma che prevede l'aliquota IVA agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l'intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (si pensi, per esempio, alle tapparelle e ai materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso).

In particolare, viene precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. In sostanza, come l'Agenzia delle Entrate aveva già spiegato nella circolare n. 12/E del 2016, in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%).

Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità.

La stessa legge di bilancio ha previsto, inoltre, che la fattura emessa da chi realizza l'intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei "beni significativi" forniti con lo stesso intervento.

QUANDO NON SPETTA L'AGEVOLAZIONE

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati
  • al recupero edilizio alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RISANAMENTO CONSERVATIVO

IVA AGEVOLATA 10%

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

Si tratta, in particolare:

A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di

  • restauro
  • risanamento conservativo
  • ristrutturazione

B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr n. 380/2001. L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.